IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,  e,  in
particolare, l'allegato A, numero 6; 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008  recante   norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento
europeo e del Consiglio  del  20  giugno  2019  sulla  vigilanza  del
mercato  e  sulla  conformita'  dei  prodotti  e  di  modifica  della
direttiva 2004/42/CE e dei regolamenti (CE) n.  765/2008  e  (UE)  n.
305/2011; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/2102  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 15 novembre 2017 recante modifica alla direttiva 2011/65/UE
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze  pericolose  nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2016,  n.  124,  recante
modifiche al  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,  recante
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 2019; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 29 gennaio 2020; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, della salute e degli  affari  regionali  e  delle
autonomie; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                         4 marzo 2014, n. 27 
 
  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera  i)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «i-bis) agli organi a canne;»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, la lettera gg)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «gg) "macchine mobili non stradali destinate ad  esclusivo  uso
professionale", le macchine dotate di una fonte  di  alimentazione  a
bordo o con  dispositivo  di  trazione  collegato  ad  una  fonte  di
alimentazione esterna, il  cui  funzionamento  richiede  mobilita'  o
movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra  una  serie
di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate  a  esclusivo  uso
professionale.»; 
    c) all'articolo 4, comma 3, lettera c), il segno di interpunzione
«.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera c) e'  inserita
la seguente: «c-bis)  a  tutte  le  altre  AEE  che  non  rientravano
nell'ambito di applicazione della direttiva  2002/95/CE  immesse  sul
mercato dal 22 luglio 2019.»; 
    d) all'articolo 4, comma 4, dopo la lettera  e)  e'  inserita  la
seguente: 
      «e-bis) tutte le altre AEE che non rientravano  nell'ambito  di
applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del
22 luglio 2019;»; 
    e) all'articolo 4, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Purche' il riutilizzo avvenga in sistemi  controllabili  di
restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza
di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il comma 1 non si
applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio: 
        a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al  1°
luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima  del  1°
luglio 2016; 
        b)  recuperati  da  dispositivi   medici   e   strumenti   di
monitoraggio e controllo immessi  sul  mercato  anteriormente  al  22
luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima  del  22
luglio 2024; 
        c) recuperati  da  dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro
immessi sul mercato anteriormente al  22  luglio  2016  e  utilizzati
nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026; 
        d) recuperati da  strumenti  industriali  di  monitoraggio  e
controllo immessi sul mercato  anteriormente  al  22  luglio  2017  e
utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027; 
        e) recuperati da tutte le AEE che non rientravano nell'ambito
di  applicazione  della  direttiva  2002/95/CE  immesse  sul  mercato
anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle  AEE  immesse  sul
mercato prima del 22 luglio 2029.»; 
        f) all'articolo 5, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
          «b)  per  le  esenzioni  di  cui  all'allegato  III   della
direttiva 2011/65/UE, vigente  alla  data  del  21  luglio  2011,  il
periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato, e' di cinque
anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere  dal
21 luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I,
a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma  3,  e
di cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a  decorrere  dal
22 luglio 2019,  salvo  che  non  sia  specificato  un  periodo  piu'
breve;»; 
        g) l'articolo 24 e' abrogato. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Cost.  conferisce,  tra  l'altro,  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Si riporta il testo dell'Allegato  A  della  legge  4
          ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2018)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  18  ottobre  2019,  n.
          245: 
                «Allegato A 
                (Art. 1, comma 1) 
                1) direttiva 2013/59/Euratom  del  Consiglio,  del  5
          dicembre  2013,  che  stabilisce  norme   fondamentali   di
          sicurezza  relative  alla  protezione  contro  i   pericoli
          derivanti dall'esposizione alle  radiazioni  ionizzanti,  e
          che abroga  le  direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
          recepimento: 6 febbraio 2018); 
                2) direttiva (UE)  2017/159  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2016,  recante  attuazione  dell'accordo  relativo
          all'attuazione della Convenzione  sul  lavoro  nel  settore
          della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
          lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra  la  Confederazione
          generale delle  cooperative  agricole  nell'Unione  europea
          (Cogeca),  la  Federazione  europea  dei   lavoratori   dei
          trasporti e l'Associazione delle  organizzazioni  nazionali
          delle imprese  di  pesca  dell'Unione  europea  (Europêche)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          15 novembre 2019); 
                3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica   la
          direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda  l'incoraggiamento
          dell'impegno  a  lungo  termine  degli   azionisti   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  10
          giugno 2019); 
                4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del  5  luglio  2017,  relativa  alla  lotta
          contro  la  frode  che  lede   gli   interessi   finanziari
          dell'Unione  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 6 luglio 2019); 
                5) direttiva (UE) 2017/1852  del  Consiglio,  del  10
          ottobre  2017,  sui   meccanismi   di   risoluzione   delle
          controversie  in  materia   fiscale   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 30 giugno 2019); 
                6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
          direttiva  2011/65/UE   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019); 
                7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
          sicurezza per le navi da  passeggeri  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 
                8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva   98/41/CE   del   Consiglio,    relativa    alla
          registrazione  delle  persone  a  bordo   delle   navi   da
          passeggeri che effettuano viaggi da e verso i  porti  degli
          Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativa   alle
          formalita' di dichiarazione delle navi  in  arrivo  e/o  in
          partenza  da  porti  degli   Stati   membri   (termine   di
          recepimento: 21 dicembre 2019); 
                9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un  sistema
          di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza  di
          navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci  da  passeggeri
          adibite a servizi di linea  e  che  modifica  la  direttiva
          2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE  del  Consiglio
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2019); 
                10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  12   dicembre   2017,   relativa   al
          riconoscimento delle qualifiche professionali  nel  settore
          della  navigazione  interna  e  che  abroga  le   direttive
          91/672/CEE e 96/50/CE del  Consiglio  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022); 
                11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  12  dicembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
          i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti  cancerogeni
          o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020); 
                12) direttiva (UE) 2017/2455  del  Consiglio,  del  5
          dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE  e  la
          direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda  taluni  obblighi
          in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto   per   le
          prestazioni di servizi e le  vendite  a  distanza  di  beni
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31
          dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3); 
                13) direttiva (UE) 2018/131  del  Consiglio,  del  23
          gennaio  2018,  recante  attuazione  dell'accordo  concluso
          dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
          dalla Federazione  europea  dei  lavoratori  dei  trasporti
          (ETF),  volto  a   modificare   la   direttiva   2009/13/CE
          conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006,  approvate  dalla  Conferenza
          internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
          ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  16  febbraio
          2020); 
                14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a favore di basse emissioni di carbonio  e  la
          decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 9 ottobre 2019); 
                15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  aprile  2018,  che  modifica   la
          direttiva  2003/59/CE  sulla  qualificazione   iniziale   e
          formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli
          stradali adibiti al trasporto di merci o  passeggeri  e  la
          direttiva  2006/126/CE  concernente  la  patente  di  guida
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          23 maggio 2020); 
                16) direttiva (UE) 2018/822  del  Consiglio,  del  25
          maggio 2018, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni   nel   settore   fiscale   relativamente   ai
          meccanismi   transfrontalieri   soggetti   all'obbligo   di
          notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 
                17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione  dell'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo e che  modifica  le  direttive
          2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 10 gennaio 2020); 
                18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva   2010/31/UE   sulla    prestazione    energetica
          nell'edilizia e  la  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
          energetica (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di
          recepimento: 10 marzo 2020); 
                19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   le
          direttive  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli   fuori   uso,
          2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai  rifiuti  di
          pile  e  accumulatori   e   2012/19/UE   sui   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
                20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 1999/31/CE relativa alle  discariche  di  rifiuti
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          5 luglio 2020); 
                21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti  (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
                22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  i   rifiuti   di
          imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)  (termine  di
          recepimento: 5 luglio 2020); 
                23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante  modifica  della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito di  una  prestazione  di  servizi  (termine  di
          recepimento: 30 luglio 2020); 
                24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
          proporzionalita'   prima   dell'adozione   di   una   nuova
          regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
          30 luglio 2020); 
                25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  modifica  la
          direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento:  25
          giugno 2020 e 25 ottobre  2020  per  i  punti  da  5  a  10
          dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato); 
                26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
          interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).». 
              - La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla  restrizione  dell'uso
          di determinate sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature
          elettriche ed elettroniche e' pubblicata nella  G.U.U.E.  1
          luglio 2011, n. L 174. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 recante norme in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, come modificato  dal
          regolamento (UE) 2019/1020 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato  e
          sulla  conformita'  dei  prodotti  e  di   modifica   della
          direttiva 2004/42/CE e dei regolamenti  (CE)  n.765/2008  e
          (UE) n. 305/2011 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  13  agosto
          2008, n. L 218. 
              - La direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  15  novembre  2017  recante  modifica  alla
          direttiva  2011/65/UE   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche e' pubblicata nella G.U.U.E.  21
          novembre 2017, n. L 305. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo   2014,   n.   27
          (Attuazione della direttiva  2011/65/UE  sulla  restrizione
          dell'uso   di   determinate   sostanze   pericolose   nelle
          apparecchiature elettriche ed elettroniche)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2014, n. 62. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  giugno  2016,  n.  124
          (Modifiche al decreto legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,
          recante  attuazione  della   direttiva   2011/65/UE   sulla
          restrizione dell'uso  di  determinate  sostanze  pericolose
          nelle  apparecchiature  elettriche  ed   elettroniche)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2016, n. 161. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4  e  5  del
          citato decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Ambito di applicazione). -  1.  Fatto  salvo
          quanto previsto al comma 2, il presente decreto si  applica
          alle AEE, come definite alla lettera a)  dell'art.  3,  che
          rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. 
                2. Il presente decreto non si applica: 
                  a)  alle  apparecchiature  necessarie  alla  tutela
          degli  interessi  essenziali  in   materia   di   sicurezza
          nazionale, compresi le armi, le munizioni  e  il  materiale
          bellico destinati a fini specificamente militari; 
                  b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate
          nello spazio; 
                  c) alle apparecchiature progettate specificamente e
          da installare come parti di un'altra apparecchiatura che e'
          esclusa  o  non  rientra  nel  campo  di  applicazione  del
          presente decreto e che possono svolgere la propria funzione
          solo in quanto parti  di  tale  apparecchiatura  ed  essere
          sostituite   unicamente   dalle   stesse    apparecchiature
          appositamente progettate; 
                  d)  agli  utensili  industriali  fissi  di   grandi
          dimensioni; 
                  e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni; 
                  f) ai mezzi di trasporto di  persone  o  di  merci,
          esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; 
                  g) alle macchine mobili non stradali  destinate  ad
          esclusivo uso professionale; 
                  h) ai dispositivi medici impiantabili attivi; 
                  i) ai  pannelli  fotovoltaici  destinati  a  essere
          utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da
          professionisti, qualificati ai sensi dell'art. 15, commi  1
          e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  per  un
          impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini  della
          produzione di  energia  da  luce  solare  per  applicazioni
          pubbliche, commerciali, industriali e residenziali; 
                  i-bis) agli organi a canne; 
                  l) alle apparecchiature appositamente concepite per
          attivita' di  ricerca  e  sviluppo,  messe  a  disposizione
          unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese. 
                3. Sono  altresi'  fatte  salve  le  disposizioni  in
          materia di sicurezza e di salute e in materia  di  sostanze
          chimiche, in particolare il Regolamento (CE) n.  1907/2006,
          e la normativa specifica  dell'Unione  sulla  gestione  dei
          rifiuti.». 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) "apparecchiature elettriche ed  elettroniche"  o
          "AEE", le apparecchiature che dipendono,  per  un  corretto
          funzionamento,   da    correnti    elettriche    o    campi
          elettromagnetici  e  le  apparecchiature  di   generazione,
          trasferimento  e  misura  di  tali  correnti  e   campi   e
          progettate per essere usate con una tensione non  superiore
          a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la
          corrente continua; 
                  b) ai fini di cui alla lettera a), "che dipendono",
          in  relazione  alle   AEE,   indica   il   fatto   che   le
          apparecchiature necessitano di  correnti  elettriche  o  di
          campi  elettromagnetici  per  espletare  almeno  una  delle
          funzioni previste; 
                  c)   "utensili   industriali   fissi   di    grandi
          dimensioni", un insieme di grandi dimensioni  di  macchine,
          apparecchiature e componenti, che funzionano congiuntamente
          per un'applicazione specifica, installati  e  disinstallati
          in maniera permanente da professionisti in  un  determinato
          luogo e utilizzati e gestiti da  professionisti  presso  un
          impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e
          sviluppo; 
                  d) "alle installazioni fisse di grandi dimensioni",
          una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo
          ed eventualmente di altri dispositivi, che sono  assemblati
          e  installati  da  professionisti,  destinati   ad   essere
          utilizzati in modo permanente in un  luogo  prestabilito  e
          apposito e disinstallati da professionisti; 
                  e) "cavi", tutti i cavi con una  tensione  nominale
          inferiore ai 250 volt che  servono  da  collegamento  o  da
          prolunga per collegare le AEE alla presa  elettrica  o  per
          collegare tra di loro una o piu' AEE; 
                  f)  "fabbricante",  qualsiasi  persona   fisica   o
          giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa  progettare
          o fabbricare e la  commercializza  apponendovi  il  proprio
          nome o marchio; 
                  g)  "mandatario",  qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica stabilita nell'Unione che abbia  ricevuto  da  un
          fabbricante un mandato scritto che la  autorizza  ad  agire
          per suo conto in relazione a determinate attivita'; 
                  h)  "distributore",  qualsiasi  persona  fisica   o
          giuridica  nella   catena   di   fornitura,   diversa   dal
          fabbricante o dall'importatore, che  mette  a  disposizione
          un'AEE sul mercato; 
                  i)  "importatore",  qualsiasi  persona   fisica   o
          giuridica stabilita nell'Unione  che  immetta  sul  mercato
          dell'Unione un'AEE originaria di un Paese terzo; 
                  l)  "operatori  economici",  il   fabbricante,   il
          mandatario, l'importatore e il distributore; 
                  m) "messa a disposizione  sul  mercato",  qualsiasi
          fornitura di un'AEE per  la  distribuzione,  il  consumo  o
          l'uso sul mercato dell'Unione  nel  corso  di  un'attivita'
          commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
                  n) "immissione  sul  mercato",  la  prima  messa  a
          disposizione di un'AEE sul mercato dell'Unione; 
                  o) "norma armonizzata", una norma adottata  da  uno
          degli  organismi  europei   di   normalizzazione   elencati
          all'allegato I  della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,  che  prevede
          una procedura d'informazione  nel  settore  delle  norme  e
          delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai
          servizi della societa' dell'informazione, sulla base di una
          richiesta  presentata   dalla   Commissione   conformemente
          all'art. 6 di tale direttiva; 
                  p)  "specificazione  tecnica",  un  documento   che
          prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un  processo
          o un servizio devono soddisfare; 
                  q) "marcatura CE", una marcatura  mediante  cui  il
          fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
          applicabili  stabiliti  dalla  normativa   comunitaria   di
          armonizzazione che ne prevede l'apposizione; 
                  r) "valutazione della  conformita'",  la  procedura
          atta  a  dimostrare  se  le  prescrizioni  della   presente
          direttiva in materia di AEE siano state rispettate; 
                  s) "vigilanza del mercato", le attivita' svolte e i
          provvedimenti  adottati  dalle  autorita'   pubbliche   per
          garantire che le AEE siano conformi ai requisiti  stabiliti
          nel presente decreto e  non  pregiudichino  la  salute,  la
          sicurezza  o  qualsiasi  altro  aspetto  della  tutela  del
          pubblico interesse; 
                  t) "richiamo",  qualsiasi  provvedimento  volto  ad
          ottenere la restituzione di un prodotto che e'  gia'  stato
          messo a disposizione dell'utilizzatore finale; 
                  u)  "ritiro",  qualsiasi  provvedimento   volto   a
          impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto
          nella catena di fornitura; 
                  v)   "materiale   omogeneo",   un   materiale    di
          composizione  uniforme  o  un  materiale  costituito  dalla
          combinazione di piu' materiali che non puo' essere diviso o
          separato in materiali diversi  mediante  azioni  meccaniche
          come  lo  svitamento,  il  taglio,  la  frantumazione,   la
          molatura e processi abrasivi; 
                  z) "dispositivo medico", un dispositivo medico come
          definito all'art. 1,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 8 settembre 2000, n. 332, che sia anche un AEE; 
                  aa) "dispositivo medico-diagnostico in  vitro",  un
          dispositivo  medico-diagnostico  in  vitro  come   definito
          all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  8
          settembre 2000, n. 332; 
                  bb) "dispositivo medico  impiantabile  attivo",  un
          dispositivo medico attivo come definito all'art.  1,  comma
          2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
          507; 
                  cc)  "strumenti   di   monitoraggio   e   controllo
          industriali",  strumenti  di   monitoraggio   e   controllo
          destinati   esclusivamente    ad    uso    industriale    o
          professionale; 
                  dd) "disponibilita' di un sostituto", la  capacita'
          di un sostituto di essere fabbricato e consegnato entro  un
          ragionevole lasso di tempo rispetto al tempo necessario per
          la fabbricazione e la distribuzione delle sostanze  di  cui
          all'allegato II; 
                  ee)   "affidabilita'   di   un    sostituto",    la
          probabilita' che un'AEE che utilizza  un  sostituto  esegua
          una  funzione  richiesta  senza  guasti,   in   determinate
          condizioni, per un determinato periodo di tempo; 
                  ff) "pezzo di  ricambio",  una  parte  distinta  di
          un'AEE che puo' sostituire una parte di un'AEE.  L'AEE  non
          puo' funzionare come previsto in assenza di tale parte.  La
          funzionalita'  dell'AEE  e'  ristabilita  o  e'  potenziata
          quando la parte e' sostituita da un pezzo di ricambio; 
                  gg) "macchine  mobili  non  stradali  destinate  ad
          esclusivo uso professionale", le  macchine  dotate  di  una
          fonte  di  alimentazione  a  bordo  o  con  dispositivo  di
          trazione collegato ad una fonte di  alimentazione  esterna,
          il  cui  funzionamento  richiede  mobilita'   o   movimento
          continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra  una  serie
          di postazioni di  lavoro  fisse  e  che  sono  destinate  a
          esclusivo uso professionale.». 
                «Art.  4  (Prevenzione).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, le AEE immesse sul
          mercato, compresi i cavi e i pezzi  di  ricambio  destinati
          alla    loro    riparazione,    al     loro     riutilizzo,
          all'aggiornamento   delle   loro   funzionalita'    o    al
          potenziamento della loro capacita', non devono contenere le
          sostanze di cui all'allegato II. 
                2.  Nei   materiali   omogenei   e'   tollerata   una
          concentrazione massima  in  peso  non  superiore  a  quella
          indicata all'allegato  II.  Le  modalita'  dettagliate  per
          garantire la conformita'  ai  predetti  valori  massimi  di
          concentrazione,  anche  tenendo  conto   dei   rivestimenti
          superficiali, sono adottate dalla  Commissione  europea  ai
          sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE. 
                3. Il comma 1 si applica: 
                  a)  ai  dispositivi  medici  e  agli  strumenti  di
          monitoraggio e controllo immessi sul  mercato  a  decorrere
          dal 22 luglio 2014; 
                  b)  ai  dispositivi  medico-diagnostici  in   vitro
          immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016; 
                  c)  agli  strumenti  di  monitoraggio  e  controllo
          industriali immessi sul mercato a decorrere dal  22  luglio
          2017; 
                  c-bis) a tutte le altre  AEE  che  non  rientravano
          nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva  2002/95/CE
          immesse sul mercato dal 22 luglio 2019. 
                4. Il comma 1 non si applica ai cavi o  ai  pezzi  di
          ricambio  destinati  alla   riparazione,   al   riutilizzo,
          all'aggiornamento delle funzionalita'  o  al  potenziamento
          della capacita' di: 
                  a) AEE immesse  sul  mercato  anteriormente  al  1°
          luglio 2006; 
                  b)   dispositivi   medici   immessi   sul   mercato
          anteriormente al 22 luglio 2014; 
                  c) dispositivi medici di diagnosi in vitro  immessi
          sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016; 
                  d) strumenti di monitoraggio  e  controllo  immessi
          sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; 
                  e)   strumenti   di   monitoraggio   e    controllo
          industriali immessi sul mercato anteriormente al 22  luglio
          2017; 
                  e-bis) tutte  le  altre  AEE  che  non  rientravano
          nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva  2002/95/CE
          immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019; 
                  f) AEE che hanno  beneficiato  di  un'esenzione  ai
          sensi dell'art. 5 e sono state immesse  sul  mercato  prima
          della  scadenza  dell'esenzione   medesima,   relativamente
          all'esenzione specifica in questione. 
                5.  Purche'  il   riutilizzo   avvenga   in   sistemi
          controllabili di restituzione a circuito chiuso da  impresa
          a impresa e che  la  presenza  di  parti  di  ricambio  sia
          comunicata al consumatore, il comma 1  non  si  applica  al
          riutilizzo dei pezzi di ricambio: 
                  a)  recuperati   da   AEE   immesse   sul   mercato
          anteriormente al 1° luglio  2006  e  utilizzati  nelle  AEE
          immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016; 
                  b) recuperati da dispositivi medici e strumenti  di
          monitoraggio e controllo immessi sul mercato  anteriormente
          al 22 luglio  2014  e  utilizzati  nelle  AEE  immesse  sul
          mercato prima del 22 luglio 2024; 
                  c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici  in
          vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e
          utilizzati nelle AEE  immesse  sul  mercato  prima  del  22
          luglio 2026; 
                  d)   recuperati   da   strumenti   industriali   di
          monitoraggio e controllo immessi sul mercato  anteriormente
          al 22 luglio  2017  e  utilizzati  nelle  AEE  immesse  sul
          mercato prima del 22 luglio 2027; 
                  e) recuperati da tutte le AEE che  non  rientravano
          nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva  2002/95/CE
          immesse sul mercato  anteriormente  al  22  luglio  2019  e
          utilizzati nelle AEE  immesse  sul  mercato  prima  del  22
          luglio 2029. 
                6. Il  comma  1  non  si  applica  alle  applicazioni
          elencate agli allegati III e IV.». 
                «Art. 5 (Adattamento  degli  allegati  III  e  IV  al
          progresso tecnico e scientifico). - 1. Il  fabbricante,  il
          mandatario, l'importatore, il distributore, puo' presentare
          alla Commissione europea domanda di: 
                  a)  inclusione  nelle  liste  di  esenzione   degli
          allegati III e IV di materiali  e  componenti  di  AEE  per
          applicazioni specifiche; 
                  b) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato  III
          e; 
                  c) rinnovo delle esenzioni di cui all' allegato IV; 
                  d) revoca delle esenzioni di cui agli allegati  III
          e IV. 
                2. La domanda deve essere conforme al modello di  cui
          all'allegato V, ovvero al diverso  formato  adottato  dalla
          Commissione europea ai sensi dell'art. 5,  comma  8,  della
          direttiva 2011/65/UE. 
                3.  La  domanda  di  rinnovo   di   un'esenzione   e'
          presentata al massimo diciotto mesi  prima  della  scadenza
          dell'esenzione  in  vigore.  L'esenzione  in  vigore  resta
          valida finche' la  Commissione  non  adotta  una  decisione
          sulla domanda di rinnovo. 
                4. Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione  sia
          rigettata o l'esenzione sia revocata, tale esenzione  scade
          dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo  massimo
          di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione. 
                5. Ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  della  direttiva
          2011/65/UE: 
                  a)   le   misure   adottate   dalla    Commissione,
          consistenti nella inclusione  dei  materiali  e  componenti
          delle AEE per applicazioni  specifiche  nelle  liste  degli
          allegati III e IV, hanno una validita'  massima  di  cinque
          anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell'allegato  I  e
          una validita' massima di sette anni per le categorie 8 e  9
          dell'allegato I, con l'ulteriore precisazione che i periodi
          di validita' devono essere decisi caso per caso  e  possono
          essere prorogati; 
                  b) per le esenzioni di cui all'allegato  III  della
          direttiva 2011/65/UE, vigente alla data del 21 luglio 2011,
          il periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato,
          e' di  cinque  anni  per  le  categorie  da  1  a  7  e  10
          dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011,  di  sette
          anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato  I,  a  decorrere
          dalle date pertinenti di cui all'art.  4,  comma  3,  e  di
          cinque  anni  per  la  categoria  11  dell'allegato  I,   a
          decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato
          un periodo piu' breve; 
                  c) per le esenzioni  di  cui  all'allegato  IV,  il
          periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato, e'
          di sette anni a decorrere  dalle  date  pertinenti  di  cui
          all'art. 4, comma 3,  salvo  che  non  sia  specificato  un
          periodo piu' breve.».